Il caso
Un lavoratore, operaio tecnico di esperienza, nel compimento di un'operazione di assoluta semplicità (svitamento di un bullone) omette di utilizzare gli occhiali protettivi regolarmente fornitigli dall'azienda infortunandosi sul lavoro.
L'azienda evidenziava di aver adottato tutte le dovute cautele ossia di aver formato professionalmente il lavoratore e di averlo informato circa i rischi del lavoro svolto, munendolo di occhiali protettivi e di lampade mobili, così rispettando sotto ogni aspetto il debito di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e di non aver adottato una concreta vigilanza del lavoratore per il anche per il mancato superamento della soglia di sicurezza durante l'operazione condotta da dipendente di esperienza e catarreizzata da estrema semplicità.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione nella sentenza del 16 marzo 2016, n.5233 ha affermato che la messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e la successiva formazione sulla sicurezza, non esime da responsabilità in caso di infortunio in caso di mancata vigilanza sull'impiego effettivo dei dispositivi di protezione messi a disposizione, neppure in presenza di un'alta professionalità del lavoratore e di semplicità delle operazioni da effettuare.
I Giudici hanno precisato che nel sorvegliare sul corretto comportamento del lavoratore in ottemperanza ai principi di prevenzione non è indispensabile che datore di lavoro, dirigenti e/o preposti siano ininterrottamente presenti fisicamente accanto al lavoratore. Il controllore può anche vigilare genericamente in maniera discreta, seppure continua ed efficace, assicurandosi, nei limiti dell'umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino gli strumenti di protezione prescritti.
Hanno inoltre chiarito che gli obblighi di vigilanza non subiscono un'attenuazione in ragione della semplicità dell'operazione lavorativa ("atteso che il grado maggiore o minore di complessità del lavoro da espletare non è in rapporto di proporzionalità diretta con il rischio protetto"), ma in relazione a un principio di ragionevole affidamento nelle accertate qualità del dipendente, "nel caso di provetta specializzazione dell'operaio munito di approfondita conoscenza d'una determinata lavorazione cui sia addetto da lungo tempo" (Cass. n. 10066/94). Tuttavia, tale descritta attenuazione non consente una totale omissione di controllo.
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