23 agosto 2021
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10.8.2021 il decreto n. 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, concernente il “registro dei pegni non possessori”.
L’istituto del pegno mobiliare non possessorio è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 1, d.l. 3.5.2016, n. 59 (convertito con modificazioni dalla l. 30.6.2016, n. 119), quale forma di sostegno agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, che in buona sostanza possono garantire crediti concessi a loro o a terzi costituendo un pegno sui beni mobili destinati all’esercizio di impresa, senza spossessamento e dunque con la possibilità di trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque di disporre dei beni gravati da pegno.
In tali ipotesi, “il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia“.
In forza del comma 4 del citato art. 1 “Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali“.
Il comma 6 del medesimo art. 1 ha demandato a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della Giustizia, la regolamentazione delle operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione da effettuare presso il registro dei pegni non possessori, gli obblighi a carico di chi le effettua, nonché le modalità di accesso al suddetto registro; tale disciplina si rinviene oggi, per l’appunto, nel decreto n. 114/2021, appena pubblicato.
Il lungo iter che ha portato alla regolamentazione dell’istituto non può tuttavia dirsi ancora concluso: infatti, secondo la disposizione transitoria contenuta nell’art. 12 del decreto n. 114/2021, il sistema informatico di cui al regolamento dovrà essere realizzato dall’Agenzia delle Entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.