12 novembre 2021
Seminario “L’ABC della vendita internazionale: la consegna dei beni e gli Incoterms® 2020”
Presso il CATAS, struttura di rilievo internazionale per le prove sui materiali di arredo, si terrà il prossimo 24 novembre 2021 alle ore 15.30, un seminario di aggiornamento per coloro che si occupano di tematiche inerenti la vendita internazionale e nello specifico delle tematiche relative alla consegna delle merci.
L’evento è gratuito e per esigenze organizzative legate all’emergenza COVID-19 si richiede l’iscrizione inviando una e-mail all’indirizzo f.mansi@studiomansi.com con indicazione del proprio nome e cognome, azienda, telefono ed indirizzo e-mail.
Si ricorda infine che l’ingresso al seminario è soggetto alle vigenti normative anti-COVID-19: sarà necessario pertanto esibire valida certificazione verde (green pass).
Scarica qui la locandina con il programma del seminario.
22 settembre 2021
Sentenze straniere sempre più facilmente attuabili in Italia: il punto della Cassazione
Con una interessante e ben motivata pronuncia la Cassazione chiarisce i termini della possibile opposizione al riconoscimento delle decisioni straniere.
Secondo quando disposto dalla Sezione I civile con sentenza n.25064/2021, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, e dunque non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio.
20 settembre 2021
Recupero crediti verso uno Stato straniero: la parole alle Sezioni Unite della Cassazione
E’ possibile adire il giudice italiano per il recupero del credito contro uno Stato straniero? A questo quesito le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25045/2021, hanno risposto in senso affermativo, riconoscendo che nel caso in esame non erano sussistenti profili di immunità dalla giurisdizione (sebbene fosse applicabile la c.d. “immunità ristretta”).
La vicenda riguardava infatti un inadempimento relativo a prestazioni sanitarie; dunque, non attività rientranti negli atti c.d. “iure imperii“, che sarebbero stati astrattamente coperti dall’immunità.
Sussiste pertanto, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice italiano.
23 agosto 2021
Pegno non possessorio: pubblicato il decreto concernente il registro informatico presso l’Agenzia delle Entrate
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10.8.2021 il decreto n. 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, concernente il “registro dei pegni non possessori”.
L’istituto del pegno mobiliare non possessorio è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 1, d.l. 3.5.2016, n. 59 (convertito con modificazioni dalla l. 30.6.2016, n. 119), quale forma di sostegno agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, che in buona sostanza possono garantire crediti concessi a loro o a terzi costituendo un pegno sui beni mobili destinati all’esercizio di impresa, senza spossessamento e dunque con la possibilità di trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque di disporre dei beni gravati da pegno.
In tali ipotesi, “il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia“.
In forza del comma 4 del citato art. 1 “Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali“.
Il comma 6 del medesimo art. 1 ha demandato a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della Giustizia, la regolamentazione delle operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione da effettuare presso il registro dei pegni non possessori, gli obblighi a carico di chi le effettua, nonché le modalità di accesso al suddetto registro; tale disciplina si rinviene oggi, per l’appunto, nel decreto n. 114/2021, appena pubblicato.
Il lungo iter che ha portato alla regolamentazione dell’istituto non può tuttavia dirsi ancora concluso: infatti, secondo la disposizione transitoria contenuta nell’art. 12 del decreto n. 114/2021, il sistema informatico di cui al regolamento dovrà essere realizzato dall’Agenzia delle Entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
1 agosto 2021
Entrato in vigore il Protocollo n. 15 della CEDU
Attenzione ai termini più ristretti per proporre un ricorso “a Strasburgo”: oltre ad altre modifiche, il Protocollo riduce il termine per il deposito del ricorso dagli attuali sei a quattro mesi dalla data della decisione interna definitiva (cfr. art. 4 Prot. 15).
Il Rapporto esplicativo giustifica tale significativa riduzione in considerazione della diffusione delle nuove tecnologie e di termini nazionali similari (cfr. Rapporto esplicativo, par. 21: «[t]he development of swifter communications technology, along with the time limits of similar length in force in the member States, argue for the reduction of the time limit»).
E’ bene precisare che il nuovo termine sarà applicabile solo dopo sei mesi dall’entrata in vigore del Protocollo (quindi dal 1° febbraio 2022).
Anche queste innovazioni consigliano di monitorare attentamente nel corso di un processo le possibili violazioni della CEDU. Così da giungere pronti, se del caso, al deposito del ricorso, nei termini ora ridotti a quattro mesi.
8 luglio 2021
Violazione del diritto UE da parte della Cassazione: responsabilità dello Stato o del (suo) giudice?
È sempre intrigante esaminare pronunce che si confrontano con gli snodi cruciali del diritto. Quella in esame è l’ordinanza interlocutoria n. 19037/2021 della Terza Sezione Civile della Cassazione che si confronta con i problemi sul piano nazionale che derivano da un vistoso inadempimento dei giudici nazionali, che hanno omesso di effettuare un rinvio alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Le premesse consistono in una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, ove questo prevede che i giudici di ultima istanza abbiano non una semplice opzione, ma un vero e proprio obbligo, di effettuare un rinvio alla Corte di Giustizia qualora il caso sottoposto al loro esame comporti l’applicazione di una norma del diritto UE la cui validità o interpretazione sia dubbia. Nel nostro, caso si trattava di una (errata) applicazione della quarta Convenzione di Lomé che, per quanto rilevante, aboliva la tassazione sull’importazione di banane, confermata dalla Corte di Giustizia con la sentenza Camar del 2010.
Il riflesso sul piano nazionale di un mancato rinvio alla Corte di Giustizia, e dunque di una errata applicazione del diritto comunitario (e internazionale, nel nostro caso), è relativo al tipo di responsabilità che ne consegue e più precisamente se:
(i) sia configurabile una responsabilità dello Stato, sulla scorta delle sentenze Francovich e Kobler con una azione “ordinaria” nel confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero
(ii) se ne derivi una responsabilità del magistrato, con la conseguente applicazione della normativa speciale italiana (l. 117/1988).
Opportunamente la Sezione III della Cassazione, considerati i contrasti in giurisprudenza e l’indubbia rilevanza della questione, ha rimesso ex art. 374 c.p.c. la questione al Primo Presidente, per l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite, alle quali, auspicabilmente, spetterà l’ultima parola.
21 settembre 2017
Cassazione e Corte di Giustizia sono allineate: nei contratti “on line” il giudice si sceglie con un “click”
Importanti aggiornamenti alla disciplina dei contratti stipulati con un “click” arrivano dalla Cassazione, che si pone nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia, con l’ordinanza a Sezioni Unite n. 21622/2017 del 19/09/2017.
Il tema è quello, sempre più frequente, di testi contrattuali che sono predisposti da uno dei contraenti e che sono approvati con un “click” dalla parte che conclude il contratto on line; si tratta, è bene sottolinearlo, di contratti c.d. B2B e dunque tra imprenditori.
In tali casi era in dubbio se tale forma di espressione della volontà fosse sufficiente e fosse manifestata in forma adeguata per l’individuazione del giudice competente. Più nello specifico, ci si chiedeva se questa forma di conclusione del contratto fosse in linea con le previsioni del Regolamento Bruxelles I bis (art. 23 par. 2), nella parte in cui prevede che la proroga della giurisdizione debba avvenire in forma scritta e che con tale previsione si intenda anche “...qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza“.
La Corte di giustizia nella sentenza Cars on the Web aveva riconosciuto che la parte che andava a concludere il contratto on line aveva la possibilità di stampare e conservare il testo sul quale andava ad esprimere il proprio consenso, concludendo per la piena adeguatezza di tale manifestazione della volontà contrattuale.
Opportunamente la Cassazione a Sezioni Unite con l’Ordinanza in commento, emessa all’esito di un regolamento di giurisdizione, ha confermato l’orientamento dei giudici di Lussemburgo in un caso in cui le condizioni generali di contatto erano accessibili con un rinvio al sito web della parte venditrice e dunque erano conoscibili e, secondo la Corte, si deve presumere che fossero anche salvabili e stampabili. Da tali elementi deriva pertanto la piena legittimità ed operatività delle clausole contrattuali.