21 settembre 2017
Importanti aggiornamenti alla disciplina dei contratti stipulati con un “click” arrivano dalla Cassazione, che si pone nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia, con l’ordinanza a Sezioni Unite n. 21622/2017 del 19/09/2017.
Il tema è quello, sempre più frequente, di testi contrattuali che sono predisposti da uno dei contraenti e che sono approvati con un “click” dalla parte che conclude il contratto on line; si tratta, è bene sottolinearlo, di contratti c.d. B2B e dunque tra imprenditori.
In tali casi era in dubbio se tale forma di espressione della volontà fosse sufficiente e fosse manifestata in forma adeguata per l’individuazione del giudice competente. Più nello specifico, ci si chiedeva se questa forma di conclusione del contratto fosse in linea con le previsioni del Regolamento Bruxelles I bis (art. 23 par. 2), nella parte in cui prevede che la proroga della giurisdizione debba avvenire in forma scritta e che con tale previsione si intenda anche “...qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza“.
La Corte di giustizia nella sentenza Cars on the Web aveva riconosciuto che la parte che andava a concludere il contratto on line aveva la possibilità di stampare e conservare il testo sul quale andava ad esprimere il proprio consenso, concludendo per la piena adeguatezza di tale manifestazione della volontà contrattuale.
Opportunamente la Cassazione a Sezioni Unite con l’Ordinanza in commento, emessa all’esito di un regolamento di giurisdizione, ha confermato l’orientamento dei giudici di Lussemburgo in un caso in cui le condizioni generali di contatto erano accessibili con un rinvio al sito web della parte venditrice e dunque erano conoscibili e, secondo la Corte, si deve presumere che fossero anche salvabili e stampabili. Da tali elementi deriva pertanto la piena legittimità ed operatività delle clausole contrattuali.