27 aprile 2021
Con Ordinanza n. 10356 del 20.04.2021 la Cassazione a Sezioni Unite precisa i termini dell’applicazione del Regolamento UE sull’insolvenza (n. 845/2015; osservando incidenter tantum che il ricorrente e la Corte di Appello non avevano compreso che andava applicato tale regolamento e non il precedente Reg. n. 1346/2000…).
La Corte molto opportunamente sottolinea che “in base al citato Regolamento (UE) n. 848/2015 vale la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale, nel senso che per le società, e le persone giuridiche in genere, si presume che il COMI coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; … la presunzione opera se la sede non sia stata trasferita in altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza; in tal modo il Regolamento (UE) n. 848/2015 ha dato soluzione all’annoso tema del trasferimento della sede legale nel periodo ritenuto sospetto, che determina una inversa presunzione di fraudolenza“.
Nel caso in esame la sede era stata trasferita in altro Stato Membro 13 mesi prima del fallimento, e dunque non trovava applicazione la presunzione sopra indicata.
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, “è principio altrettanto generale che, ove, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, la suddetta presunzione deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo, così, la giurisdizione del giudice italiano a decidere su quella domanda, allorquando nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa“.