1 luglio 2020
Una interessante sentenza del Tribunale di Milano – sez. specializzata impresa, n. 1195/20 – ha chiarito i limiti che devono essere rispettati nella redazione di un accordo di investimento e ai contestuali patti parasociali, per non incorrere nella nullità prevista dall’art. 2265 c.c..
In particolare secondo il Tribunale, l’intero meccanismo dell’accordo, esaminato nel suo complesso e nell’interezza delle sue previsioni poste a tutela dell’investitore, gli assicurava sempre e comunque la possibilità di beneficiare degli eventuali guadagni e di non sopportare le perdite, attraverso plurime opzioni CALL e PUT che potevano essere esercitate dall’investitore in base all’andamento dell’impresa, ed anche nel caso di fallimento dei progetti di business sottesi all’accordo di investimento e persino dopo la messa in liquidazione e per il caso di conclamata insolvenza, recuperando integralmente quanto investito, se non addirittura somme superiori all’investimento effettuato.
Un siffatto complesso normativo era evidente un esonero assoluto e costante dalla sopportazione delle perdite, con elusione del divieto di patto leonino; divieto che, per giurisprudenza consolidata, deve essere riguardato in senso sostanziale e non certo formale (Cass. 8927/ 1994).