11 ottobre 2022
Con la sentenza del 15 settembre 2022 la Corte di Giustizia prende posizione sul delicato tema dei provvedimenti nazionali di sospensione dei termini, anche di natura processuale, introdotti a fronte dell’epidemia da COVID 19.
Il problema non era e non è di poco conto, se si considera che i regolamenti europei stabiliscono procedure uniformi anche riguardo ai termini processuali, con disposizioni aventi effetto diretto, e dunque che prevalgono su disposizioni nazionali.
Nel caso in esame però il tema era del tutto particolare e relativo ad una situazione emergenziale.
Secondo la Corte il dato sul quale fare leva è dato dall’art. 16 del Regolamento in questione (sul decreto ingiuntivo europeo) che dispone l’applicabilità dei diritti nazionali per tutte le questioni non regolate direttamente dal regolamento e tra queste, secondo i giudici di Lussemburgo, devono ricomprendersi anche le questioni e le disposizioni relative a situazioni eccezionali come quelle pandemiche.