17 febbraio 2020
Con una interessante sentenza la Corte di Appello di Milano (sentenza 1195/2020 – RG 5727/2017) ha analizzato un complesso accordo, consistente in un contratto di investimento e in un patto parasociale, quest’ultimo comprendente una opzione put a prezzo fissato convenzionalmente.
Secondo la Corte tale complesso contrattuale può considerarsi in violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. qualora dall’esame dell’intero e complessivo sistema di clausole dell’accordo in cui l’opzione è inserita emerga la realizzazione di un finanziamento elusivo della causa del contratto di società, idoneo ad escludere il socio da ogni possibile perdita del capitale sociale.
Non è dunque meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. per difetto o illiceità della causa concreta un accordo di investimento e patto parasociale con cui viene attribuito ad un socio un diritto di opzione put a prezzo convenzionalmente stabilito, esercitabile anche nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
Tale assetto contrattuale gli consentirebbe di sottrarsi illegittimamente e in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita, potendo egli sempre ottenere senza la sopportazione di alcun rischio il rimborso del proprio credito mediante la mera retrocessione della partecipazione sociale al prezzo prestabilito.