4 ottobre 2021
Emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia il Decreto in materia di composizione negoziata
E’ stato emanato in data 28 settembre 2021 il Decreto del Direttore generale del Mistero di Grazia e Giustizia, che ai sensi dell’art. 3 del DL 118/2021 (vedasi la precedente news dell’11 agosto 2021) istituiva il procedimento per la “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”.
Come si ricorderà, andavano definiti “il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico“, nonché la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti.
Il Decreto richiama nei contenuti lo specifico documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021, suddiviso in cinque sezioni.
La Sezione I concerne il “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line, la Sezione II “Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza”, la Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”, la Sezione IV “La formazione degli esperti”, Sezione V “La piattaforma” – e tre allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”, Allegato 2 “Istanza on line”, Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”.
22 settembre 2021
Sentenze straniere sempre più facilmente attuabili in Italia: il punto della Cassazione
Con una interessante e ben motivata pronuncia la Cassazione chiarisce i termini della possibile opposizione al riconoscimento delle decisioni straniere.
Secondo quando disposto dalla Sezione I civile con sentenza n.25064/2021, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, e dunque non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio.
20 settembre 2021
Recupero crediti verso uno Stato straniero: la parole alle Sezioni Unite della Cassazione
E’ possibile adire il giudice italiano per il recupero del credito contro uno Stato straniero? A questo quesito le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25045/2021, hanno risposto in senso affermativo, riconoscendo che nel caso in esame non erano sussistenti profili di immunità dalla giurisdizione (sebbene fosse applicabile la c.d. “immunità ristretta”).
La vicenda riguardava infatti un inadempimento relativo a prestazioni sanitarie; dunque, non attività rientranti negli atti c.d. “iure imperii“, che sarebbero stati astrattamente coperti dall’immunità.
Sussiste pertanto, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice italiano.
16 settembre 2021
Concessione abusiva di credito e fallimento: i chiarimenti della Cassazione
La Cassazione, con ordinanza n. 24725/2021 dd. 14/09/2021 interviene con importanti chiarimenti sull’annosa questione della concessione abusiva del credito.
Un primo chiarimento è relativo alla nozione di “abusività”, che si concretizza in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, e integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.
Ciò premesso, non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.
In tale prospettiva il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento.
11 settembre 2021
Cessione di partecipazioni societarie: quale destino per il finanziamento effettuato dal socio?
Il Tribunale di Milano ritorna sul tema – assai dibattuto nella pratica – della cessione di una partecipazione societaria effettuata da un socio il quale abbia altresì effettuato finanziamenti alla società.
Con la sentenza 6042/21 del 9.7.21, il Tribunale ha riaffermato che “costituisce principio di diritto comune che dalla cessione di una partecipazione societaria, se non diversamente disposto dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti che questo vanti verso la società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione“.
E’ pertanto cruciale effettuare una pattuizione specifica nei contratti di cessione di partecipazioni sociali, riguardo a tali poste, pena l’esclusione del credito vantato dalla società dal trasferimento al nuovo socio.
13 agosto 2021
Precisazioni della Cassazione sulla prededuzione dei compensi professionali nel fallimento
Interessanti e condivisibili le considerazioni della Cassazione in merito al tema dei compensi ai professionisti (in questo caso ad un avvocato) ed alla loro prededucibilità ex art. 111 L.F..
Il tema è ben noto a chi segue queste tematiche per le oscillazioni della Cassazione e dei giudici di merito: nell’Ordinanza n. 22604 del 10 agosto 2021 la Cassazione pone un limite all’utilizzo dell’art. 111 L.F. per le ipotesi in cui l’attività del legale sia stata “antagonista” rispetto alla procedura e che non rientri nel piano e/o nella proposta, e sia stata assunta e coltivata senza un raccordo con gli organi della procedura.
Interessante anche la considerazione sul punto che l’appostazione di un generico “fondo rischi e oneri” non trovava riscontri più precisi negli atti introduttivi: è dunque opportuno che nella redazione del ricorso si espliciti con la maggiore precisione possibile quali siano i rischi preventivabili e quali conseguenti attività siano ipotizzabili, al fine di consentire con migliore probabilità che i relativi costi siano prededucibili ex art. 111 L.F.
11 agosto 2021
Un nuovo strumento per le crisi di impresa: la composizione negoziata
Un nuovo strumento per le crisi di impresa: la composizione negoziata. E’ questo l’elemento di maggiore novità nel “decreto di Agosto”, di cui per ora circolano le bozze.
La novità di rilievo è che questa procedura non si svolge in àmbito giudiziale ma viene gestita dalle Camere di Commercio, attraverso una piattaforma telematica, sulla quale l’imprenditore in stato di crisi anche solo probabile caricherà i dati richiesti.
La procedura coinvolgerà un soggetto esperto, scelto dalle liste che verranno formate a seguito dell’emanazione di appositi decreti ministeriali, aperte ai professionisti con esperienza nelle procedure concorsuali.
Compito primario dell’esperto sarà di verificare se vi siano “concrete prospettive di risanamento” aziendale (art. 5.5) nel termine di 180 giorni dalla nomina.
Pare interessante ad una prima lettura la possibilità che l’imprenditore chieda comunque misure protettive (in sostanza il divieto di azioni esecutive e cautelari) senza che ciò precluda i pagamenti, come invece avviene nel caso del concordato preventivo.
1 agosto 2021
Entrato in vigore il Protocollo n. 15 della CEDU
Attenzione ai termini più ristretti per proporre un ricorso “a Strasburgo”: oltre ad altre modifiche, il Protocollo riduce il termine per il deposito del ricorso dagli attuali sei a quattro mesi dalla data della decisione interna definitiva (cfr. art. 4 Prot. 15).
Il Rapporto esplicativo giustifica tale significativa riduzione in considerazione della diffusione delle nuove tecnologie e di termini nazionali similari (cfr. Rapporto esplicativo, par. 21: «[t]he development of swifter communications technology, along with the time limits of similar length in force in the member States, argue for the reduction of the time limit»).
E’ bene precisare che il nuovo termine sarà applicabile solo dopo sei mesi dall’entrata in vigore del Protocollo (quindi dal 1° febbraio 2022).
Anche queste innovazioni consigliano di monitorare attentamente nel corso di un processo le possibili violazioni della CEDU. Così da giungere pronti, se del caso, al deposito del ricorso, nei termini ora ridotti a quattro mesi.
27 luglio 2021
Norme protettive dei figli nelle successioni internazionali in Francia
Interessanti le nuove modifiche al codice civile francese in materia di successioni internazionali, a tutela degli eredi, purché residenti all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.
Con una disposizione appena approvata dall’Assemblea Generale, la Francia introduce una disposizione che introduce un rimedio per le ipotesi in cui una successione internazionale non preveda alcuna “riserva” in favore dei figli, tramite un “prelievo compensativo” da attuarsi su immobili presenti in Francia.
Si tratta di una forma di tutela di indubbio interesse, che opera non più come norma di ordine pubblico (non si impedisce l’applicazione di norme straniere che non prevedono riserve di eredità) ma come strumento che genera un ristoro concreto a favore di soggetti ritenuti meritevoli di tutela.
23 luglio 2021
L’Unione Europea sarà parte della Convenzione dell’Aja sul riconoscimento delle decisioni?
In tal senso si è espressa la Commissione Europea con la Proposta del 16 luglio 2021 di una decisione del Consiglio per l’adesione alla Convenzione dell’Aja del 2019.
L’opportunità di tale adesione si basa sulla considerazione per cui il Regolamento Bruxelles I bis non si applica, nella parte relativa al riconoscimento e all’esecuzione, alle decisioni extra-UE, salve le ipotesi disciplinate dalla Convenzione dell’Aja del 2005 sulla scelta del foro e della Convenzione di Lugano.
La competenza a stipulare tale accordo internazionale deriva dall’art. 3 par. 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE), come chiarito dalla Corte di Giustizia nel parere 1/2003, al quale ha precisato che si tratta di competenze esclusive dell’UE.