13 agosto 2021
Interessanti e condivisibili le considerazioni della Cassazione in merito al tema dei compensi ai professionisti (in questo caso ad un avvocato) ed alla loro prededucibilità ex art. 111 L.F..
Il tema è ben noto a chi segue queste tematiche per le oscillazioni della Cassazione e dei giudici di merito: nell’Ordinanza n. 22604 del 10 agosto 2021 la Cassazione pone un limite all’utilizzo dell’art. 111 L.F. per le ipotesi in cui l’attività del legale sia stata “antagonista” rispetto alla procedura e che non rientri nel piano e/o nella proposta, e sia stata assunta e coltivata senza un raccordo con gli organi della procedura.
Interessante anche la considerazione sul punto che l’appostazione di un generico “fondo rischi e oneri” non trovava riscontri più precisi negli atti introduttivi: è dunque opportuno che nella redazione del ricorso si espliciti con la maggiore precisione possibile quali siano i rischi preventivabili e quali conseguenti attività siano ipotizzabili, al fine di consentire con migliore probabilità che i relativi costi siano prededucibili ex art. 111 L.F.