22 settembre 2021
Con una interessante e ben motivata pronuncia la Cassazione chiarisce i termini della possibile opposizione al riconoscimento delle decisioni straniere.
Secondo quando disposto dalla Sezione I civile con sentenza n.25064/2021, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, e dunque non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio.