24 novembre 2021
Transazione fiscale e mancato assenso dell’Agenzia delle Entrate: chi è il giudice?
Con una interessante pronuncia – l’ordinanza n. 35974 del 22.11.2021 – la Cassazione ha chiarito che è il Tribunale fallimentare e non il giudice tributario, ad occuparsi delle vertenze relative al parere negativo espresso in sede di procedimento per transazione fiscale (collegata, nel caso di specie, ad un concordato).
La Cassazione ha infatti stabilito che la materia fallimentare è in un simile caso quella che “attrae” anche le questioni tributarie, posto che queste ultime hanno un carattere accessorio rispetto al tema concorsuale.
17 novembre 2021
Composizione negoziata e certificato debiti contributivi e per premi assicurativi
Con la nota del 12 novembre 2021 l’INAIL fornisce importanti chiarimenti operativi in merito all’accertamento dei debiti dell’imprenditore in crisi.
Com’è noto, nella presentazione dell’istanza sulla piattaforma telematica vanno inseriti una serie di documenti, tra cui il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (articolo 5, comma 3).
Seguendo le istruzioni operative fornite dall’INAIL sarà dunque possibile ottenere, entro 45 giorni dalla domanda, il certificato utilizzabile nella procedura di composizione della crisi.
26 ottobre 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 118/21
Con la conversione in legge del DL 118/21 – legge 147/2021 – il legislatore compie un ulteriore passo verso il rinnovo della disciplina della crisi d’impresa.
In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche significative; tra queste si segnalano:
(a) la proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative;
(b) l’istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto;
(c) la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.
4 ottobre 2021
Emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia il Decreto in materia di composizione negoziata
E’ stato emanato in data 28 settembre 2021 il Decreto del Direttore generale del Mistero di Grazia e Giustizia, che ai sensi dell’art. 3 del DL 118/2021 (vedasi la precedente news dell’11 agosto 2021) istituiva il procedimento per la “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”.
Come si ricorderà, andavano definiti “il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico“, nonché la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti.
Il Decreto richiama nei contenuti lo specifico documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021, suddiviso in cinque sezioni.
La Sezione I concerne il “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line, la Sezione II “Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza”, la Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”, la Sezione IV “La formazione degli esperti”, Sezione V “La piattaforma” – e tre allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”, Allegato 2 “Istanza on line”, Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”.
20 settembre 2021
Recupero crediti verso uno Stato straniero: la parole alle Sezioni Unite della Cassazione
E’ possibile adire il giudice italiano per il recupero del credito contro uno Stato straniero? A questo quesito le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25045/2021, hanno risposto in senso affermativo, riconoscendo che nel caso in esame non erano sussistenti profili di immunità dalla giurisdizione (sebbene fosse applicabile la c.d. “immunità ristretta”).
La vicenda riguardava infatti un inadempimento relativo a prestazioni sanitarie; dunque, non attività rientranti negli atti c.d. “iure imperii“, che sarebbero stati astrattamente coperti dall’immunità.
Sussiste pertanto, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice italiano.
16 settembre 2021
Concessione abusiva di credito e fallimento: i chiarimenti della Cassazione
La Cassazione, con ordinanza n. 24725/2021 dd. 14/09/2021 interviene con importanti chiarimenti sull’annosa questione della concessione abusiva del credito.
Un primo chiarimento è relativo alla nozione di “abusività”, che si concretizza in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, e integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.
Ciò premesso, non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.
In tale prospettiva il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento.
13 agosto 2021
Precisazioni della Cassazione sulla prededuzione dei compensi professionali nel fallimento
Interessanti e condivisibili le considerazioni della Cassazione in merito al tema dei compensi ai professionisti (in questo caso ad un avvocato) ed alla loro prededucibilità ex art. 111 L.F..
Il tema è ben noto a chi segue queste tematiche per le oscillazioni della Cassazione e dei giudici di merito: nell’Ordinanza n. 22604 del 10 agosto 2021 la Cassazione pone un limite all’utilizzo dell’art. 111 L.F. per le ipotesi in cui l’attività del legale sia stata “antagonista” rispetto alla procedura e che non rientri nel piano e/o nella proposta, e sia stata assunta e coltivata senza un raccordo con gli organi della procedura.
Interessante anche la considerazione sul punto che l’appostazione di un generico “fondo rischi e oneri” non trovava riscontri più precisi negli atti introduttivi: è dunque opportuno che nella redazione del ricorso si espliciti con la maggiore precisione possibile quali siano i rischi preventivabili e quali conseguenti attività siano ipotizzabili, al fine di consentire con migliore probabilità che i relativi costi siano prededucibili ex art. 111 L.F.
11 agosto 2021
Un nuovo strumento per le crisi di impresa: la composizione negoziata
Un nuovo strumento per le crisi di impresa: la composizione negoziata. E’ questo l’elemento di maggiore novità nel “decreto di Agosto”, di cui per ora circolano le bozze.
La novità di rilievo è che questa procedura non si svolge in àmbito giudiziale ma viene gestita dalle Camere di Commercio, attraverso una piattaforma telematica, sulla quale l’imprenditore in stato di crisi anche solo probabile caricherà i dati richiesti.
La procedura coinvolgerà un soggetto esperto, scelto dalle liste che verranno formate a seguito dell’emanazione di appositi decreti ministeriali, aperte ai professionisti con esperienza nelle procedure concorsuali.
Compito primario dell’esperto sarà di verificare se vi siano “concrete prospettive di risanamento” aziendale (art. 5.5) nel termine di 180 giorni dalla nomina.
Pare interessante ad una prima lettura la possibilità che l’imprenditore chieda comunque misure protettive (in sostanza il divieto di azioni esecutive e cautelari) senza che ciò precluda i pagamenti, come invece avviene nel caso del concordato preventivo.
27 aprile 2021
“Center of main interest” e sede legale: la parola alle Sezioni Unite della Cassazione
Con Ordinanza n. 10356 del 20.04.2021 la Cassazione a Sezioni Unite precisa i termini dell’applicazione del Regolamento UE sull’insolvenza (n. 845/2015; osservando incidenter tantum che il ricorrente e la Corte di Appello non avevano compreso che andava applicato tale regolamento e non il precedente Reg. n. 1346/2000…).
La Corte molto opportunamente sottolinea che “in base al citato Regolamento (UE) n. 848/2015 vale la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale, nel senso che per le società, e le persone giuridiche in genere, si presume che il COMI coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; … la presunzione opera se la sede non sia stata trasferita in altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza; in tal modo il Regolamento (UE) n. 848/2015 ha dato soluzione all’annoso tema del trasferimento della sede legale nel periodo ritenuto sospetto, che determina una inversa presunzione di fraudolenza“.
Nel caso in esame la sede era stata trasferita in altro Stato Membro 13 mesi prima del fallimento, e dunque non trovava applicazione la presunzione sopra indicata.
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, “è principio altrettanto generale che, ove, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, la suddetta presunzione deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo, così, la giurisdizione del giudice italiano a decidere su quella domanda, allorquando nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa“.