12 gennaio 2023
Da oggi è in vigore il Regolamento 2022/2560 sulle sovvenzioni estere (Fsr) con il quale la UE affronta le possibili distorsioni causate dalle sovvenzioni estere.
Le nuove regole trovano applicazione a tutte le attività economiche, ma hanno un focus particolare sulle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) e sugli appalti pubblici che sono sottoposte anche d’ufficio a importanti poteri di indagine e verifica da parte della Commissione europea.
Più in dettaglio, ai fini del presente regolamento, si ritiene che esista una sovvenzione estera quando un paese terzo fornisce direttamente o indirettamente un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una o più imprese o a uno o più settori.
Si ritiene che esista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da poter migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e, così facendo, la sovvenzione estera ha un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno.
In tali casi la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte, inclusi gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, relative a presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.
Per preservare la concorrenza nel mercato interno ed evitare danni irreparabili, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che ordina misure provvisorie.
Per sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell’ambito di una procedura di appalto pubblico si intendono le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione.
La valutazione dell’esistenza di una distorsione sul mercato interno e di un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione si limita alla procedura di appalto pubblico in oggetto.