8 gennaio 2024
Importanti passi in avanti per la cooperazione giudiziaria civile in àmbito europeo
Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 27 dicembre 2023 sono stati pubblicati due importanti strumenti che contribuiranno a modellare ed aggiornare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione giudiziaria civile.
Si tratta del Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.
A questo si affianca la direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che modifica un’ampia serie di strumenti normativi già in vigore al fine di aggiornarli alla luce di una sempre più pervasiva digitalizzazione della cooperazione giudiziaria.
Si tratta, ad una prima lettura, di atti che si pongono nella prospettiva di una quanto più completa digitalizzazione del modo delle cooperazione giudiziaria civile, con norme che spaziano dalle notifiche, alle udienze in videoconferenza, allo scambi odi atti tra diverse autorità degli Stati membri.
9 giugno 2023
Le criptovalute sono ora regolate a livello europeo: meglio tardi che mai?
Era molto attesa la disciplina dell’Unione europea sulle criptovalute, che mira a regolare almeno parzialmente un settore con importanti aree di opacità e che potrebbe prestarsi ad operazioni di riciclaggio e/o di trasferimento illecito di fondi.
La velocità con cui le operazioni possono essere effettuate on line e l’eventuale anonimato offerto dal loro trasferimento rendono le attività virtuali particolarmente esposte al rischio di usi impropri a fini illeciti, anche in situazioni transfrontaliere.
Al fine di affrontare efficacemente i rischi posti dall’uso improprio delle attività virtuali a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l’Unione mira a promuovere l’applicazione a livello globale delle norme attuate ai sensi del regolamento e lo sviluppo della dimensione internazionale e intergiurisdizionale del quadro di regolamentazione e vigilanza per i trasferimenti di attività virtuali in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Il sistema delineato del Regolamento UE 2023/113, approdato in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2023, si basa sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi e cripto-attività, ed ambisce ad essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché per attuare le misure restrittive, in particolare quelle imposte dai regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010.
Per assicurare che attraverso tutto l’iter del pagamento o del trasferimento di cripto-attività siano trasmessi i dati informativi viene previsto un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e ai prestatori di servizi per le cripto-attività l’obbligo di corredare i trasferimenti di cripto-attività di dati informativi relativi al cedente e al cessionario.
12 gennaio 2023
Sovvenzioni estere distorsive: al via le nuove regole UE
Da oggi è in vigore il Regolamento 2022/2560 sulle sovvenzioni estere (Fsr) con il quale la UE affronta le possibili distorsioni causate dalle sovvenzioni estere.
Le nuove regole trovano applicazione a tutte le attività economiche, ma hanno un focus particolare sulle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) e sugli appalti pubblici che sono sottoposte anche d’ufficio a importanti poteri di indagine e verifica da parte della Commissione europea.
Più in dettaglio, ai fini del presente regolamento, si ritiene che esista una sovvenzione estera quando un paese terzo fornisce direttamente o indirettamente un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una o più imprese o a uno o più settori.
Si ritiene che esista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da poter migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e, così facendo, la sovvenzione estera ha un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno.
In tali casi la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte, inclusi gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, relative a presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.
Per preservare la concorrenza nel mercato interno ed evitare danni irreparabili, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che ordina misure provvisorie.
Per sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell’ambito di una procedura di appalto pubblico si intendono le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione.
La valutazione dell’esistenza di una distorsione sul mercato interno e di un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione si limita alla procedura di appalto pubblico in oggetto.
4 giugno 2022
Il futuro è già qui? Al via il nuovo sistema di scambio di dati giudiziari: e-CODEX
Pubblicato in Gazzetta il Regolamento 2022/859 che istituisce il sistema di scambio di dati giudiziari tra gli Stati Membri dell’Unione Europea.
L’informatica avanza nello scambio di dati nello “spazio giudiziario europeo” e dovrebbe completarsi per fine 2022, grazie anche al supporto tecnico dell’Agenzia EU per i servizi digitali nel settore della Giustizia e Affari Interni.
L’obiettivo è senz’altro condivisibile e mira ad un più efficiente e sicuro scambio di informazioni, specie nella prospettiva dei numerosissimi regolamenti EU nei settori della giustizia.
4 novembre 2021
Il Convegno annuale degli studiosi di diritto dell’Unione Europea – prima giornata
Si ritorna in presenza a Bologna per il Convegno AISDUE, presto disponibile anche on line, con una giornata densa di appuntamenti interessanti.
A mio avviso nella prima giornata del 4 novembre sono state particolarmente stimolanti le relazioni di Sara Poli, sul rafforzamento delle sovranità tecnologica europea, e di Cristina Schepisi, sulla regolazione dell’intelligenza artificiale, anche alla luce della necessità di tutela dei diritti fondamentali.
Il link delle riprese è reperibile sul sito dell’Associazione AISDUE.
3 novembre 2021
Il Tribunale UE respinge i ricorsi “urgenti” contro il Regolamento “green pass”
Un gruppo di ricorrenti italiani avevano proposto un ricorso avverso il Regolamento c.d “green pass” avanti al Tribunale UE nei confronti del Consiglio e del Parlamento Europeo.
La richiesta era corredata da una istanza di sospensiva, atteso il carattere (asseritamente) urgente della vicenda.
Con ordinanza dd. 29 ottobre 2021 e come precisato nel comunicato stampa, il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta, non sussistendo allo stato degli atti i requisiti richiesti.
In particolare non sussistono argomenti in merito ad una manifesta violazione dei principi dei Trattati e inoltre i “richiedenti hanno omesso di fornire indicazioni concrete e precise suffragate da documentazione scritta”.
23 luglio 2021
L’Unione Europea sarà parte della Convenzione dell’Aja sul riconoscimento delle decisioni?
In tal senso si è espressa la Commissione Europea con la Proposta del 16 luglio 2021 di una decisione del Consiglio per l’adesione alla Convenzione dell’Aja del 2019.
L’opportunità di tale adesione si basa sulla considerazione per cui il Regolamento Bruxelles I bis non si applica, nella parte relativa al riconoscimento e all’esecuzione, alle decisioni extra-UE, salve le ipotesi disciplinate dalla Convenzione dell’Aja del 2005 sulla scelta del foro e della Convenzione di Lugano.
La competenza a stipulare tale accordo internazionale deriva dall’art. 3 par. 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE), come chiarito dalla Corte di Giustizia nel parere 1/2003, al quale ha precisato che si tratta di competenze esclusive dell’UE.
8 luglio 2021
Violazione del diritto UE da parte della Cassazione: responsabilità dello Stato o del (suo) giudice?
È sempre intrigante esaminare pronunce che si confrontano con gli snodi cruciali del diritto. Quella in esame è l’ordinanza interlocutoria n. 19037/2021 della Terza Sezione Civile della Cassazione che si confronta con i problemi sul piano nazionale che derivano da un vistoso inadempimento dei giudici nazionali, che hanno omesso di effettuare un rinvio alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Le premesse consistono in una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, ove questo prevede che i giudici di ultima istanza abbiano non una semplice opzione, ma un vero e proprio obbligo, di effettuare un rinvio alla Corte di Giustizia qualora il caso sottoposto al loro esame comporti l’applicazione di una norma del diritto UE la cui validità o interpretazione sia dubbia. Nel nostro, caso si trattava di una (errata) applicazione della quarta Convenzione di Lomé che, per quanto rilevante, aboliva la tassazione sull’importazione di banane, confermata dalla Corte di Giustizia con la sentenza Camar del 2010.
Il riflesso sul piano nazionale di un mancato rinvio alla Corte di Giustizia, e dunque di una errata applicazione del diritto comunitario (e internazionale, nel nostro caso), è relativo al tipo di responsabilità che ne consegue e più precisamente se:
(i) sia configurabile una responsabilità dello Stato, sulla scorta delle sentenze Francovich e Kobler con una azione “ordinaria” nel confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero
(ii) se ne derivi una responsabilità del magistrato, con la conseguente applicazione della normativa speciale italiana (l. 117/1988).
Opportunamente la Sezione III della Cassazione, considerati i contrasti in giurisprudenza e l’indubbia rilevanza della questione, ha rimesso ex art. 374 c.p.c. la questione al Primo Presidente, per l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite, alle quali, auspicabilmente, spetterà l’ultima parola.
15 giugno 2021
Esportazione di beni “dual use”: in Gazzetta il nuovo Regolamento
E’ stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 11 giugno 2021 l’attesa riforma della disciplina dei beni “dual use”, che entrerà in vigore il prossimo 9 settembre.
Come è noto agli operatori del settore, si tratta di una regolamentazione all’esportazione extra-UE di prodotti industriali che si caratterizzano per avere, almeno in astratto, un possibile duplice uso: civile e militare.
Il regolamento 2021/821, che sostituisce il regolamento 2009/428, ha come obiettivo di aggiornare la disciplina sull’esportazione di tali beni, anche attraverso una semplificazione delle procedure, estendendola ad esempio ad aree sensibili, quali l’esportazione di software e la prestazione di attività di assistenza tecnica.
L’art. 2 definisce quali prodotti a duplice uso sono “i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari“. L’allegato I del Regolamento contiene una elencazione dettagliata di tali prodotti.
Ricordiamo che un’esportazione effettuata in violazione delle norme del Regolamento comporta l’applicazione di severe sanzioni, definite autonomamente da ciascuno Stato dell’Unione.
27 aprile 2021
“Center of main interest” e sede legale: la parola alle Sezioni Unite della Cassazione
Con Ordinanza n. 10356 del 20.04.2021 la Cassazione a Sezioni Unite precisa i termini dell’applicazione del Regolamento UE sull’insolvenza (n. 845/2015; osservando incidenter tantum che il ricorrente e la Corte di Appello non avevano compreso che andava applicato tale regolamento e non il precedente Reg. n. 1346/2000…).
La Corte molto opportunamente sottolinea che “in base al citato Regolamento (UE) n. 848/2015 vale la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale, nel senso che per le società, e le persone giuridiche in genere, si presume che il COMI coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; … la presunzione opera se la sede non sia stata trasferita in altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza; in tal modo il Regolamento (UE) n. 848/2015 ha dato soluzione all’annoso tema del trasferimento della sede legale nel periodo ritenuto sospetto, che determina una inversa presunzione di fraudolenza“.
Nel caso in esame la sede era stata trasferita in altro Stato Membro 13 mesi prima del fallimento, e dunque non trovava applicazione la presunzione sopra indicata.
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, “è principio altrettanto generale che, ove, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, la suddetta presunzione deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo, così, la giurisdizione del giudice italiano a decidere su quella domanda, allorquando nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa“.