18 dicembre 2020
Nuovi Regolamenti UE su assunzione delle prove e notifiche all’estero
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 405 del 2 dicembre 2020 il Regolamento n. 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale e il Regolamento n. 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Con i due atti, tenendo conto della stratificazione di modifiche che si sono succedute nel corso degli anni, sono stati codificati i cambiamenti in un testo aggiornato, di più facile lettura.
I due testi saranno applicabili dal 1° luglio 2022.
Quanto alle notifiche, l’elemento interessante è che le comunicazioni avranno luogo attraverso un sistema informatico decentrato attraverso con la soluzione interoperabile e-CODEX.
22 novembre 2020
Crowdfunding: arrivano le norme uniformi europee
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento n. 2020/1503 sul crowdfunding, strumento regolatorio quanto mai necessario data la necessità di armonizzare tale istituto nell’ambito dell’Unione Europea.
Il crowdfunding (in italiano traducibile come finanziamento collettivo) rappresenta una forma di finanziamento per start-up e PMI alternativo ai canali tradizionali, in cui oltre al soggetto finanziatore e all’imprenditore troviamo un soggetto in posizione intermedia (intermediario); per tali soggetti l’UE ha previsto la necessità di iscrizione in un apposito registro tenuto dall’EMSA (European Securities and Markets Authority).
7 marzo 2019
Cooperazione giudiziaria europea e Brexit: la comunicazione della Commissione
Dato l’approssimarsi della data ormai fatidica del 29 marzo 2019, e nell’attesa talvolta spasmodica di un accordo dell’ultim’ora, la Commissione emana una breve ma efficace “avviso ai naviganti” che, nel nostro caso, sono tutti coloro che si ritrovano a gestire situazioni in cui entrino in gioco le norme UE sulla cooperazione giudiziaria civile.
28 gennaio 2019
La cooperazione europea procede…almeno tra Francia e Germania. – il nuovo trattato di cooperazione Franco-Tedesco
In uno scenario a dir poco difficile in cui si dibattono l’UE e i suoi Stati Membri, Francia e Germania lanciano un segnale chiaro agli altri membri e rafforzano la cooperazione bilaterale, invero già particolarmente stretta in virtù del Trattato dell’Elyseo del 1963….
21 settembre 2017
Cassazione e Corte di Giustizia sono allineate: nei contratti “on line” il giudice si sceglie con un “click”
Importanti aggiornamenti alla disciplina dei contratti stipulati con un “click” arrivano dalla Cassazione, che si pone nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia, con l’ordinanza a Sezioni Unite n. 21622/2017 del 19/09/2017.
Il tema è quello, sempre più frequente, di testi contrattuali che sono predisposti da uno dei contraenti e che sono approvati con un “click” dalla parte che conclude il contratto on line; si tratta, è bene sottolinearlo, di contratti c.d. B2B e dunque tra imprenditori.
In tali casi era in dubbio se tale forma di espressione della volontà fosse sufficiente e fosse manifestata in forma adeguata per l’individuazione del giudice competente. Più nello specifico, ci si chiedeva se questa forma di conclusione del contratto fosse in linea con le previsioni del Regolamento Bruxelles I bis (art. 23 par. 2), nella parte in cui prevede che la proroga della giurisdizione debba avvenire in forma scritta e che con tale previsione si intenda anche “...qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza“.
La Corte di giustizia nella sentenza Cars on the Web aveva riconosciuto che la parte che andava a concludere il contratto on line aveva la possibilità di stampare e conservare il testo sul quale andava ad esprimere il proprio consenso, concludendo per la piena adeguatezza di tale manifestazione della volontà contrattuale.
Opportunamente la Cassazione a Sezioni Unite con l’Ordinanza in commento, emessa all’esito di un regolamento di giurisdizione, ha confermato l’orientamento dei giudici di Lussemburgo in un caso in cui le condizioni generali di contatto erano accessibili con un rinvio al sito web della parte venditrice e dunque erano conoscibili e, secondo la Corte, si deve presumere che fossero anche salvabili e stampabili. Da tali elementi deriva pertanto la piena legittimità ed operatività delle clausole contrattuali.