16 settembre 2021
Concessione abusiva di credito e fallimento: i chiarimenti della Cassazione
La Cassazione, con ordinanza n. 24725/2021 dd. 14/09/2021 interviene con importanti chiarimenti sull’annosa questione della concessione abusiva del credito.
Un primo chiarimento è relativo alla nozione di “abusività”, che si concretizza in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, e integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.
Ciò premesso, non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.
In tale prospettiva il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento.
13 agosto 2021
Precisazioni della Cassazione sulla prededuzione dei compensi professionali nel fallimento
Interessanti e condivisibili le considerazioni della Cassazione in merito al tema dei compensi ai professionisti (in questo caso ad un avvocato) ed alla loro prededucibilità ex art. 111 L.F..
Il tema è ben noto a chi segue queste tematiche per le oscillazioni della Cassazione e dei giudici di merito: nell’Ordinanza n. 22604 del 10 agosto 2021 la Cassazione pone un limite all’utilizzo dell’art. 111 L.F. per le ipotesi in cui l’attività del legale sia stata “antagonista” rispetto alla procedura e che non rientri nel piano e/o nella proposta, e sia stata assunta e coltivata senza un raccordo con gli organi della procedura.
Interessante anche la considerazione sul punto che l’appostazione di un generico “fondo rischi e oneri” non trovava riscontri più precisi negli atti introduttivi: è dunque opportuno che nella redazione del ricorso si espliciti con la maggiore precisione possibile quali siano i rischi preventivabili e quali conseguenti attività siano ipotizzabili, al fine di consentire con migliore probabilità che i relativi costi siano prededucibili ex art. 111 L.F.