24 novembre 2021
Transazione fiscale e mancato assenso dell’Agenzia delle Entrate: chi è il giudice?
Con una interessante pronuncia – l’ordinanza n. 35974 del 22.11.2021 – la Cassazione ha chiarito che è il Tribunale fallimentare e non il giudice tributario, ad occuparsi delle vertenze relative al parere negativo espresso in sede di procedimento per transazione fiscale (collegata, nel caso di specie, ad un concordato).
La Cassazione ha infatti stabilito che la materia fallimentare è in un simile caso quella che “attrae” anche le questioni tributarie, posto che queste ultime hanno un carattere accessorio rispetto al tema concorsuale.
21 marzo 2021
Vendite on line dall’estero ma con il dominio “.it”: quale è il giudice competente?
Un’impresa situata in uno Stato UE, attraverso un dominio “.it” vende sul territorio italiano i suoi prodotti: è competente il Giudice italiano per un’azione di contraffazione e di concorrenza sleale? Il Tribunale di Milano ha dato risposta affermativa al quesito, nella sentenza 706/21 del 1.2.21.
Secondo i giudici meneghini, al fine di accertare l’operatività sul territorio italiano di tale “on line shop” occorreva identificare la presenza di alcuni requisiti, tra i quali l’uso del dominio “.it”, il contenuto del sito integralmente in lingua italiana, con la possibilità di ottenere la consegna sul territorio italiano.
Pertanto secondo il Tribunale esso è competente sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia (caso L’Oréal), ove si è stabilito che “ove ….si individuasse la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, si renderebbe eccessivamente onerosa – se non addirittura impossibile – per la vittima dell’illecito l’individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli stessi di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero (…) si creerebbe infatti un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso di segni distintivi contro la volontà del titolare del diritto, mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo“.