11 settembre 2021
Cessione di partecipazioni societarie: quale destino per il finanziamento effettuato dal socio?
Il Tribunale di Milano ritorna sul tema – assai dibattuto nella pratica – della cessione di una partecipazione societaria effettuata da un socio il quale abbia altresì effettuato finanziamenti alla società.
Con la sentenza 6042/21 del 9.7.21, il Tribunale ha riaffermato che “costituisce principio di diritto comune che dalla cessione di una partecipazione societaria, se non diversamente disposto dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti che questo vanti verso la società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione“.
E’ pertanto cruciale effettuare una pattuizione specifica nei contratti di cessione di partecipazioni sociali, riguardo a tali poste, pena l’esclusione del credito vantato dalla società dal trasferimento al nuovo socio.
20 ottobre 2020
Preliminare di acquisto di partecipazioni sociali ed emersione di sopravvenienze passive prima del trasferimento
Il Tribunale di Milano, sez. imprese, con la sentenza 3852/20 del 2.7.2020 è nuovamente intervenuto sul tema della riducibilità del prezzo pattuito in sede di preliminare di cessione di partecipazioni sociali.
Il Tribunale ha premesso che “In tema di vendita di azioni o quote di società… è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale la consistenza patrimoniale della società rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente: invero, la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto “immediato” la partecipazione sociale e solo quale oggetto “mediato” la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Ne deriva che il difetto di qualità – previsto dall’art. 1427 c.c., come causa di annullamento, e dall’art. 1497 c.c., come causa di risoluzione del contratto – in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenere unicamente alla “qualità” dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in quanto esso non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali.
In altre parole, vi è differenza tra vendita dell’azione – cui consegue l’acquisto della status di socio ed anche la misura della partecipazione del nuovo socio nella società – e vendita dell’intero patrimonio o di singoli beni della società: solo in quest’ultimo caso oggetto della vendita sono i beni della società (e, quindi, non possono non trovare applicazione le garanzie dovuta dal venditore, con riferimento al patrimonio sociale); nella vendita di azioni, la disciplina giuridica, invece, si ferma all’oggetto immediato e, cioè all’azione oggetto del contratto, mentre non si estende alla consistenza od al valore dei beni costituenti il patrimonio, a meno che l’acquirente, per conseguire tale risultato, non abbia fatto ricorso ad un’espressa clausola di garanzia, frutto dell’autonomia contrattuale, che consente alle parti di rafforzare, diminuire, od escludere convenzionalmente la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell’azione al valore dichiarato del patrimonio sociale (nei suddetti termini, Cass. nn. 26690 del 2006 e 16031 del 2007; cfr., anche, Cass. n. 10648 del 2010) (così, da ultimo, Cass. n.17948/2012, in motivazione)”.
Nel caso di specie il contratto prevedeva la rimodulazione del prezzo, solo al ribasso, in presenza di determinate circostanze (sopravvenienze passive e passività non contabilizzate), sicché l’eventuale errore di valutazione del valore della società resta escluso dagli eventi rilevanti ai fini dell’annullamento.
Infatti (Cass. III, 16031/2007) «il difetto di qualità della cosa venduta, ai fini dell’annullamento del contratto per errore … deve attenere unicamente alla “qualità” dei diritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in quanto questo non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, e quindi può assumere rilievo giuridico solo ove siano state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della partecipazione».
Importante anche l’ulteriore precisazione per cui per sopravvenienza passiva si intende, infatti, non qualunque elemento negativo del reddito, ma una componente straordinaria negativa del reddito, ovvero una passività che derivi da operazioni straordinarie o da eventi eccezionali.
In pratica, al verificarsi della sopravvenienza, l’azienda è costretta a registrare nuovi costi o passività, che si sommano a quelli ordinari e che riguardano eventi non preventivati, che non hanno a che fare con la gestione ordinaria dell’attività, la cui natura può essere imprevedibile, occasionale o accidentale.