1 luglio 2020
Contratti di investimento e patti parasociali: quali i limiti alla tutela dell’investitore?
Una interessante sentenza del Tribunale di Milano – sez. specializzata impresa, n. 1195/20 – ha chiarito i limiti che devono essere rispettati nella redazione di un accordo di investimento e ai contestuali patti parasociali, per non incorrere nella nullità prevista dall’art. 2265 c.c..
In particolare secondo il Tribunale, l’intero meccanismo dell’accordo, esaminato nel suo complesso e nell’interezza delle sue previsioni poste a tutela dell’investitore, gli assicurava sempre e comunque la possibilità di beneficiare degli eventuali guadagni e di non sopportare le perdite, attraverso plurime opzioni CALL e PUT che potevano essere esercitate dall’investitore in base all’andamento dell’impresa, ed anche nel caso di fallimento dei progetti di business sottesi all’accordo di investimento e persino dopo la messa in liquidazione e per il caso di conclamata insolvenza, recuperando integralmente quanto investito, se non addirittura somme superiori all’investimento effettuato.
Un siffatto complesso normativo era evidente un esonero assoluto e costante dalla sopportazione delle perdite, con elusione del divieto di patto leonino; divieto che, per giurisprudenza consolidata, deve essere riguardato in senso sostanziale e non certo formale (Cass. 8927/ 1994).
17 febbraio 2020
Limiti ai patti parasociali e clausole nulle
Con una interessante sentenza la Corte di Appello di Milano (sentenza 1195/2020 – RG 5727/2017) ha analizzato un complesso accordo, consistente in un contratto di investimento e in un patto parasociale, quest’ultimo comprendente una opzione put a prezzo fissato convenzionalmente.
Secondo la Corte tale complesso contrattuale può considerarsi in violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. qualora dall’esame dell’intero e complessivo sistema di clausole dell’accordo in cui l’opzione è inserita emerga la realizzazione di un finanziamento elusivo della causa del contratto di società, idoneo ad escludere il socio da ogni possibile perdita del capitale sociale.
Non è dunque meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. per difetto o illiceità della causa concreta un accordo di investimento e patto parasociale con cui viene attribuito ad un socio un diritto di opzione put a prezzo convenzionalmente stabilito, esercitabile anche nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
Tale assetto contrattuale gli consentirebbe di sottrarsi illegittimamente e in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita, potendo egli sempre ottenere senza la sopportazione di alcun rischio il rimborso del proprio credito mediante la mera retrocessione della partecipazione sociale al prezzo prestabilito.