24 novembre 2021
Con una interessante pronuncia – l’ordinanza n. 35974 del 22.11.2021 – la Cassazione ha chiarito che è il Tribunale fallimentare e non il giudice tributario, ad occuparsi delle vertenze relative al parere negativo espresso in sede di procedimento per transazione fiscale (collegata, nel caso di specie, ad un concordato).
La Cassazione ha infatti stabilito che la materia fallimentare è in un simile caso quella che “attrae” anche le questioni tributarie, posto che queste ultime hanno un carattere accessorio rispetto al tema concorsuale.
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